GLOSSARIO


Reinsediamento
Definizione

In termini generali, la selezione e il trasferimento di rifugiati dal paese in cui hanno cercato protezione a un altro Stato che ha accettato di accoglierli come rifugiati con lo status di soggiornante permanente.
Nel contesto dell’Unione europea, trasferimento di cittadini di paesi terziv o apolidi, su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, da un paese terzo a uno Stato membro dell’Unione in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno delle seguenti condizioni giuridiche:
(i) status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della Direttiva 2011/95/UE; oppure
(ii) status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello dell’Unione Europea riconoscono allo status di rifugiato.

Fonte

Contesto generale: UNHCR, Resettlement Handbook
Contesto UE: Definizione elaborata da EMN sulla base dell'Art. 3(1)(d) della Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 573/2007/CE sull'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013

Termini correlati

Soluzione durevole Rifugiato in transito Rifugiato reinsediato Ricollocazione

Nota

1. L'acquisizione di questo status garantisce la protezione contro il refoulement e fornisce ai rifugiati reinsediati e alle loro famiglie o persone a carico l'accesso a diritti simili a quelli goduti dai cittadini. Il reinsediamento comporta anche l'opportunità di diventare un cittadino naturalizzato del Paese di reinsediamento. Per questo motivo, il reinsediamento è una soluzione durevole nonché unostrumento per la protezione dei rifugiati.
2. Il termine non va confuso con "ricollocazione".

Altre traduzioni
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