GLOSSARIO


Ricollocazione
Definizione

Nel contesto generale dell’Unione europea, il trasferimento di persone in possesso dello status definito dalla Convenzione di Ginevra integrata dal protocollo di New York o di protezione sussidiaria ai sensi della Direttiva 2011/95/UE, dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale ad un altro Stato membro in cui sarà concessa analoga protezione; nonché il trasferimento di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale, dallo Stato membro competente per l’esame dell’istanza ad un altro Stato membro in cui le loro domande di protezione internazionale saranno esaminate.
Nel contesto del programma di ricollocazione di emergenza dell’Unione europea, il trasferimento di persone che hanno un evidente bisogno di protezione internazionale – ai sensi della Decisione del Consiglio 2015/1601 e 2016/1754, e che hanno presentato domanda di protezione internazionale – dallo Stato membro, Svizzera, o Norvegia che è responsabile dell’esame della loro domanda, ad un altro Stato membro dell’Unione, Svizzera o Norvegia, dove la loro richiesta di protezione verrà esaminata.

Fonte

Contesto generale: DG Home e-Library Glossary.
Contesto UE - programma di ricollocazione di emergenza: Decisione del Consiglio (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia e Decisione del Consiglio (UE) 2016/1754

Termini correlati

Beneficiario di protezione sussidiaria Rifugiato ex Convenzione di Ginevra Reinsediamento

Nota

1. La ricollocazione è uno strumento di solidarietà intra-UE che consente il trasferimento di persone che godono già di uno status di protezione internazionale e di coloro che necessitano di tale protezione da uno Stato membro dell'UE a un altro Stato membro dell'UE, comprese Svizzera e Norvegia.
2. La Direttiva 2001/55/CE (Temporary Protection Directive) sulla protezione temporanea promuove nell'Art. 1, in caso di afflusso massiccio di persone sfollate da paesi terzi un equilibro degli sforzi tra gli Stati membro dell'UE nel subire le conseguenze dell'accoglienza di tali persone.
3. Il programma di ricollocazione di emergenza dell'UE è stato implementato sulla base di due Decisioni del Consiglio a settembre 2015 e 2016 nel contesto dell'Art. 78(3) TFEU, che consente al Consiglio di adottare misure previsionali nelle situazioni di emergenza, come parte del sistema di risposta di emergenza, a significare uno schema di distribuzione temporaneo per persone in chiara emergenza di protezione internazionale, per assicurare una partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati membro dell'UE a questo sforzo comune, come indicato nell'Agenda europea sulle migrazioni del 13 maggio 2015. È stato pensato per ridurre il numero spropositato di richiedenti protezione internazionale arrivati tra il 2015 e il 2016 nei territori degli Stati membro dell'UE che sono in prima linea: GR e IT. L'idoneità al programma di ricollocazione di emergenza UE era limitata ai richiedenti con una chiara necessità di protezione internazionale, ai cittadini o agli apolidi residenti in quei paesi per i quali il tasso di riconoscimento medio per l'unione tra le decisioni prese in prima istanza era del 75% o superiore. Il programma di ricollocazione di emergenza si è concluso il 26 settembre 2017.
4. La ricollocazione non va confusa con il reinsediamento, che è un meccanismo di condivisione internazionale di solidarietà e responsabilità che include la selezione e il trasferimento dei rifugiati di qualsiasi nazionalità su richiesta dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, da uno stato in cui hanno cercato protezione a uno stato terzo che ha accettato di ammetterli come rifugiati con stato di residenza permanente. Per ulteriori informazioni, vedere il termine "reinsediamento" di questo glossario.

Altre traduzioni
  • BG
  • CS
  • DE
  • EL
  • EN
  • ES
  • ET
  • FI
  • FR
  • GA
  • HU
  • IT
  • LT
  • LV
  • MT
  • NL
  • PL
  • PT
  • RO
  • SK
  • SL
  • SV
  • NO