GLOSSARIO


Informazioni sul paese di origine
Definizione

Informazioni che vengono utilizzate dalle autorità degli Stati membri per analizzare la situazione socio-politica dei paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale (e, ove necessario, dei paesi attraverso cui gli stessi hanno transitato) nella valutazione delle domande di protezione internazionale effettuata per singoli casi.

Fonte

Definizione elaborata da EMN sulla base dell'allegato C della Comunicazione della Commissione Europea doc. COM(2006) 67, dell'articolo 4(3a) della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva sulle qualifiche - rifusione) e dell'articolo 10(3b) della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva relativa alle procedure sulla protezione internazionale - rifusione).

Termini correlati

Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo

Nota

1. Vengono utilizzati tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento di prendere una decisione sulla richiesta. I fatti pertinenti sono desunti da varie fonti,come l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e le relative organizzazioni internazionali per i diritti umani,fonti pubbliche generali come le relazioni di organizzazioni (inter)nazionali, organizzazioni governative e non governative, mezzi di comunicazione, contatti bilaterali nei Paesi di origine, rapportidelle ambasciate inclusi le leggi e i regolamenti del Paese di origine e il modo in cui vengono applicati.
2. Il COI utilizzato dagli Stati membro dell'UE viene reso disponibile al personale responsabile dell'esame delle richieste e delle decisioni.
3. Per garantire che il COI possa contribuire a procedure eque ed efficienti, sono stati sviluppati determinati standard di qualità, quali "rilevanza", "affidabilità ed equilibrio", "accuratezza e attualità, "trasparenza e tracciabilità". Per la qualifica di COI è essenziale che la fonte delle informazioni non abbia interesse diretto nell'esito della richiesta di protezione internazionale da parte del singolo.
4. Tali informazioni vengono utilizzate anche, tra le altre cose, per prendere decisioni su altri problemi legati alla migrazione, ad esempio il rimpatrio, oltre che a essere utilizzate dai ricercatori.
5. Secondo l'art. 4 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Consiglio (regolamento EASO), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha assunto la responsabilità della raccolta, della preparazione, dell'analisi e della diffusione di tali informazioni. Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web di EASO.

Altre traduzioni
  • BG
    информация за страни на произход
  • CS
    informace o zemích původu
  • DE
    Herkunftsländerinformation
  • EL
    πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής
  • EN
    country of origin information(COI)
  • ES
    información del país de origen
  • ET
    päritoluriigi info
  • FI
    alkuperämaita koskeva tieto / lähtömaatieto
  • FR
    information sur le pays d’origine
  • GA
    faisnéis faoin tír thionscnaimh
  • HU
    származási országinformáció
  • IT
    informazioni sul paese di origine
  • LT
    informacija apie kilmės valstybę
  • LV
    izcelsmes valsts informācija
  • MT
    Informazzjoni dwar il-pajjiż tal-oriġini
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    landeninformatie / herkomstlandeninformatie
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    informação do país de origem
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    informaţii din ţara de origine
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    podatki o izvorni državi
  • SV
    landinformation
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