GLOSSARIO
Definizione
Informazioni che vengono utilizzate dalle autorità degli Stati membri per analizzare la situazione socio-politica dei paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale (e, ove necessario, dei paesi attraverso cui gli stessi hanno transitato) nella valutazione delle domande di protezione internazionale effettuata per singoli casi.
Fonte
Definizione elaborata da EMN sulla base dell'allegato C della Comunicazione della Commissione Europea doc. COM(2006) 67, dell'articolo 4(3a) della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva sulle qualifiche - rifusione) e dell'articolo 10(3b) della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva relativa alle procedure sulla protezione internazionale - rifusione).
Termini correlati
Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo
Nota
1. Vengono utilizzati tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento di prendere una decisione sulla richiesta. I fatti pertinenti sono desunti da varie fonti,come l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e le relative organizzazioni internazionali per i diritti umani,fonti pubbliche generali come le relazioni di organizzazioni (inter)nazionali, organizzazioni governative e non governative, mezzi di comunicazione, contatti bilaterali nei Paesi di origine, rapportidelle ambasciate inclusi le leggi e i regolamenti del Paese di origine e il modo in cui vengono applicati.
2. Il COI utilizzato dagli Stati membro dell'UE viene reso disponibile al personale responsabile dell'esame delle richieste e delle decisioni.
3. Per garantire che il COI possa contribuire a procedure eque ed efficienti, sono stati sviluppati determinati standard di qualità, quali "rilevanza", "affidabilità ed equilibrio", "accuratezza e attualità, "trasparenza e tracciabilità". Per la qualifica di COI è essenziale che la fonte delle informazioni non abbia interesse diretto nell'esito della richiesta di protezione internazionale da parte del singolo.
4. Tali informazioni vengono utilizzate anche, tra le altre cose, per prendere decisioni su altri problemi legati alla migrazione, ad esempio il rimpatrio, oltre che a essere utilizzate dai ricercatori.
5. Secondo l'art. 4 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Consiglio (regolamento EASO), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha assunto la responsabilità della raccolta, della preparazione, dell'analisi e della diffusione di tali informazioni. Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web di EASO.
Altre traduzioni
- BGинформация за страни на произход
- CSinformace o zemích původu
- DEHerkunftsländerinformation
- ELπληροφορίες για τις χώρες καταγωγής
- ENcountry of origin information(COI)
- ESinformación del país de origen
- ETpäritoluriigi info
- FIalkuperämaita koskeva tieto / lähtömaatieto
- FRinformation sur le pays d’origine
- GAfaisnéis faoin tír thionscnaimh
- HUszármazási országinformáció
- ITinformazioni sul paese di origine
- LTinformacija apie kilmės valstybę
- LVizcelsmes valsts informācija
- MTInformazzjoni dwar il-pajjiż tal-oriġini
- NLlandeninformatie / herkomstlandeninformatie
- PLinformacje o kraju pochodzenia
- PTinformação do país de origem
- ROinformaţii din ţara de origine
- SKinformácie o krajine pôvodu
- SLpodatki o izvorni državi
- SVlandinformation
- NOlandinformasjon