GLOSSARIO


Atto di persecuzione
Definizione

In termini generali, violazioni dei diritti umani o altri danni gravi, che hanno, spesso, ma non sempre, carattere sistematico o ripetitivo.
Nel contesto dell’Unione Europea e ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967, atti che sono:
(a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
Oppure
(b) la somma di diverse misure, fra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera (a).

Fonte

Contesto Generale: Glossario dei Termini di UNHCR.
Contesto UE: Art. 9 della Direttiva 2011/95/EU (Direttiva sulle qualifiche - rifusione).

Termini correlati

Responsabile di persecuzione o danni gravi Persecuzione di gruppo Danno grave

Nota

Ai sensi della Direttiva 2011/95/UE (Rifusione della Direttiva Qualifiche), gli atti persecutori possono, tra l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o mentale, inclusi atti di violenza sessuale;
b) misure legali, amministrative, di polizia e/o giudiziarie per loro stessa natura discriminatorie o che vengono implementate in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di un ricorso giudiziario che comporti una sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) pene o sanzioni per il rifiuto del servizio militare in un conflitto, in cui il servizio militare includerebbe reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
(f) atti discriminatori basati sul genere o rivolti in modo specifico ai bambini.

Altre traduzioni
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