GLOSSARIO


Accesso al lavoro
Definizione

a) nel generale contesto migratorio, condizioni e requisiti che regolano l’ammissione al mercato del lavoro per migranti e rifugiati legalmente residenti nei paese di accoglienza.
b) nel contesto migratorio dell’Unione europea, autorizzazione di cittadini di paesi terzi (migranti legalmente residenti, beneficiari di protezione internazionale e richiedenti protezione internazionale) a impiegarsi in attività di lavoro subordinato o autonomo negli Stati membri dell’ Unione Europea in base alle regole generalmente applicabili alla professione e al pubblico servizio, così come al lavoro e alle condizioni di lavoro.

Fonte

Elaborato da EMN dalla definizione IATE di ""accesso al lavoro"" e dagli articoli 17 e 18 della Convenzione e del Protocollo di Ginevra sui rifugiati. Elaborato da EMN dall'art. 11(a) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio (Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo) e dall' art. 26 della Direttiva 2011/95/UE (rifusione della Direttiva qualifiche).

Termini correlati

accesso all'istruzione accesso all'assistenza sanitaria accesso alle procedure per il riconoscimento delle qualifiche accesso al sistema di welfare

Nota

1. Gli art. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra e del suo Protocollo riconoscono ai rifugiati che soggiornano legalmente in un Paese ospitante il diritto di lavorare e di svolgere un'attività lavorativa salariata o autonoma. Tuttavia, la Convenzione non concede esplicitamente il diritto al lavoro ai richiedenti asilo. Inoltre, non proibisce l'uso di restrizioni all'occupazione (a settori specifici, o riguardanti la durata del lavoro, o la priorità per specifiche categorie di persone).

2. Negli Stati membri dell'Ue, il diritto ad accedere al mercato del lavoro dipende dallo stato giuridico del migrante.

3. L' 11 (1a) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio (Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo) garantisce che i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo godano della parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e alle attività di lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 11(3a) gli Stati membri dell'UE possono mantenere restrizioni all'accesso all'occupazione o alle attività di lavoro autonomo nei casi in cui, in conformità con la legislazione nazionale o comunitaria vigente, tali attività siano riservate ai cittadini nazionali, dell'UE o del SEE.

4. L'art. 26 della direttiva 2011/95/UE (rifusione della direttiva qualifiche) garantisce ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso al mercato del lavoro a condizioni equivalenti a quelle dei cittadini nazionali, subito dopo il riconoscimento della protezione, nonché l'accesso alle opportunità di istruzione per adulti connesse all'occupazione, alla formazione professionale, compresi i corsi di formazione per l'aggiornamento delle competenze, all'esperienza pratica sul posto di lavoro e ai servizi di consulenza offerti dagli uffici di collocamento.

5. L'art. 15 della direttiva 2013/33/UE (rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza) prevede che i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso al mercato del lavoro entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, se non è stata presa una decisione di primo grado da parte dell'autorità competente e se il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Gli Stati membri dell'UE possono decidere le condizioni per la concessione dell'accesso al mercato del lavoro in conformità con la loro legislazione nazionale. Per motivi legati alle politiche del mercato del lavoro, possono dare priorità ai cittadini dell'Unione, ai cittadini SEE e ai cittadini di Paesi terzi legalmente residenti.

Altre traduzioni
  • BG
     достъп до заетост
  • CS
     přístup k zaměstnání
  • DE
     Zugang zur Beschäftigung
  • EL
     πρόσβαση στην εργασία
  • EN
     access to employment
  • ES
     acceso al empleo / acceso al mercado laboral
  • ET
     juurdepääs tööturule
  • FI
     oikeus työhön
  • FR
     accès à l’emploi
  • GA
     rochtain ar fhostaíocht
  • HU
     munkavállaláshoz való hozzáférés
  • IT
     accesso all’occupazione
  • LT
     galimybė įsidarbinti
  • LV
     nodarbinātības iespēja / piekļuve nodarbinātībai
  • MT
     Aċċess għall-impieg
  • NL
     Toegang tot werk
  • PL
     dostęp do zatrudnienia/ dostęp do rynku pracy
  • PT
     acesso ao emprego
  • RO
     acces la muncă / acces la piața muncii
  • SK
     prístup k zamestnaniu
  • SL
     dostop do zaposlitve
  • SV
     tillträde till arbetsmarknaden
  • NO
     tilgang til arbeidsmarkedet (b); tilgang til arbeidsmarknaden (n)