GLOSSARIO


Accesso all’istruzione
Definizione

Nel generale contesto migratorio, i requisiti e la misura dell’ammissione al sistema educativo per i migranti e i rifugiati in un Paese ospitante.
Nel contesto migratorio dell’UE, i requisiti e la misura dell’accesso al sistema educativo per i cittadini di Paesi terzi (come i migranti legalmente residenti, i beneficiari e i richiedenti protezione internazionale) negli Stati membri dell’UE.

Fonte

Elaborata da EMN a partire dall' Art. 11(1b) della Direttiva del Consiglio 2003/109/EC (Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo ), e l' Art. 27 della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche Rifusa)

Termini correlati

accesso al lavoro accesso all'assistenza sanitaria accesso alle procedure per il riconoscimento delle qualifiche accesso al sistema di welfare

Nota

1. Gli art. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra e del suo Protocollo riconoscono ai rifugiati che soggiornano legalmente in un Paese ospitante il diritto di lavorare e di svolgere un'attività lavorativa salariata o autonoma. Tuttavia, la Convenzione non concede esplicitamente il diritto al lavoro ai richiedenti asilo. Inoltre, non proibisce l'uso di restrizioni all'occupazione (a settori specifici, o riguardanti la durata del lavoro, o la priorità per specifiche categorie di persone).

2. Negli Stati membri dell'UE, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale dei cittadini di Paesi terzi dipende dal loro status di residenza o di occupazione.

3. L'art. 11(1b) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio (Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo) garantisce ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo la parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso all'istruzione. Ai sensi dell'art. 11(3b), gli Stati membri dell'UE possono richiedere una prova di competenza linguistica adeguata per l'accesso all'istruzione e alla formazione. L'accesso all'università può essere subordinato al soddisfacimento di specifici prerequisiti educativi.

4. L'art. 27 della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva di rifusione) stabilisce che i minori titolari di protezione internazionale hanno pieno accesso al sistema educativo alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. 27 della direttiva 2011/95/UE (rifusione della direttiva qualifiche) stabilisce che i minori titolari di protezione internazionale hanno pieno accesso al sistema di istruzione alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. Inoltre, consente agli adulti titolari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale, alla formazione e alla riqualificazione professionale, alle stesse condizioni dei cittadini di Paesi terzi legalmente residenti.

5. L'art. 14 della direttiva 2013/33/UE (direttiva di rifusione sulle condizioni di accoglienza) prevede che i minori richiedenti protezione internazionale possano accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini nazionali finché non viene eseguito un provvedimento di allontanamento. L'istruzione può essere impartita in centri di accoglienza.

Altre traduzioni
  • BG
     достъп до образование
  • CS
     přístup ke vzdělání
  • DE
     Zugang zu Bildung
  • EL
     πρόσβαση στην εκπαίδευση
  • EN
     access to education
  • ES
  • ET
     juurdepääs haridusele
  • FI
     oikeus koulutukseen
  • FR
     accès à l’éducation
  • GA
     rochtain ar oideachas
  • HU
     oktatáshoz való hozzáférés
  • IT
     accesso all’istruzione
  • LT
     galimybė mokytis
  • LV
     izglītības pieejamība / piekļuve izglītībai
  • MT
     Aċċess għall-edukazzjoni
  • NL
     toegang tot onderwijs
  • PL
     dostęp do edukacji
  • PT
     acesso à educação
  • RO
     acces la educație
  • SK
     prístup k vzdelávaniu
  • SL
     dostop do izobraževanja
  • SV
     tillträde till utbildning
  • NO
     tilgang til utdanning