GLOSSARIO
Definizione
Nel contesto generale delle politiche migratorie, provvedimento amministrativo non punitivo ordinato da un’autorità amministrativa o giudiziaria, al fine di limitare la libertà di una persona attraverso il confinamento in modo che possa essere avviato un altro procedimento.
Nel contesto dell’asilo nell’Unione Europea, il confinamento del richiedente protezione internazionale, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, con conseguente privazione della libertà personale.
Fonte
Contesto generale: definizione elaborata da EMN sulla base della definizione di «detention» contenuta in UNESCO, People on the Move. Handbook of selected terms and concepts.
Contesto UE: articolo 2(h) della Direttiva 2013/33/UE (Direttiva sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - rifusione) e articolo 26 della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva relativa alle procedure sulla protezione internazionale - rifusione).
Termini correlati
Disposizione alternativa al trattenimento Persona trattenuta
Nota
1. Le disposizioni dell'UE distinguono tra le diverse situazioni migratorie per le quali i cittadini di Paesi terzi possono essere trattenuti: trattenimento di richiedenti protezione internazionale, trattenimento al fine di impedire l'ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri dell'UE e trattenimento di migranti irregolari coinvolti in procedimenti di rimpatrio.
2. I richiedenti protezione internazionale possono essere trattenuti in qualsiasi fase o per tutta la durata del processo di asilo, dal momento in cui viene effettuata una richiesta iniziale, a quello dell'allontanamento di un richiedente protezione internazionale la cui richiesta non è andata a buon fine. Secondo l'Art. 26 della Direttiva 2013/32/EU (Recast Asylum Procedure Directive), rifusione della Direttiva sulle procedure di asilo, non è accettabile trattenere una persona esclusivamente perché ha presentato una richiesta di protezione internazionale. Per garantire la non arbitrarietà del trattenimento e il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale, la Direttiva 2013/33/EU (Recast Reception Conditions Directive), rifusione della Direttiva sulle procedure di asilo ha introdotto un elenco esaustivo di basi per il trattenimento (Art. 8) e messo in atto una serie di garanzie procedurali.La Direttiva regola inoltre le condizioni delle strutture di trattenimento (Art. 10).
3. In un contesto di rimpatrio UE, gli Stati membro dell'UE possono trattenere o tenere in una struttura di trattenimento un cittadino di un paese terzo che è soggetto a procedure di rimpatrio solo per preparare il rimpatrio e/o eseguire il processo di allontanamento, in particolare nei seguenti casi: (a) rischio di fuga; o (b) il cittadino del paese terzo interessato evita oppureostacola la preparazione del processo di rimpatrio o allontanamento. Il periodo di trattenimento sarà il più breve possibile e verrà mantenuto solo se sono in corso disposizioni per l'allontanamento e se tali disposizioni vengono eseguite con la dovuta diligenza. Vedere l'Art. 15 (1) della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva sul rimpatrio).
4. Per ulteriori informazioni, vedere EMN: The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies, 2014 (L'uso del trattenimento e delle alternative al trattenimento nel contesto delle politiche di immigrazione, 2014).
Altre traduzioni
- BGзадържане
- CSzajištění
- DEAbschiebungshaft; Schubhaft (AT)
- ELκράτηση (διοικητική)
- ENdetention
- ESinternamiento
- ETkinnipidamine
- FIsäilöönotto
- FRrétention
- GAcoinneáil
- HUőrizet
- ITtrattenimento
- LTsulaikymas
- LVaizturēšana
- MTDetenzjoni
- NLdetentie; vreemdelingenbewaring (NL) (in context of return)
- PLdetencja / zatrzymanie
- PTdetenção
- ROcustodie publică
- SKzaistenie
- SLpridrževanje / omejitev gibanja
- SVförvar
- NOforvaring