GLOSSARIO
Definizione
Trattamento che umilia o svilisce un individuo, mostrando mancanza di rispetto per la sua dignità umana, o diminuzione della stessa , o quando esso suscita sentimenti di paura, angoscia o inferiorità capaci di infrangere la resistenza morale e fisica di un individuo.
Fonte
ECtHR Svinarenko and Slyadnev v. Applicazioni da parte della Russia numero 32541/08 e 43441/08 sulla base di M.S.S. v. Beglio e Grecia [GC], Applicazione numero 30696/09, § 220, ECHR 2011 e El-Masri v. l'ex Ministro della Repubblica di Macedonia, Applicazione numero 39630/09, § 202, ECHR 2012.
Termini correlati
Trattamento inumano o pena inumana Tortura
Nota
1. Il divieto di tortura e di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è riconosciuto come un diritto di fondamentale importanza ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani e stabilito in tutti i principali strumenti internazionali che si occupano di diritti civili e politici, come nell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il divieto, di cui all'art. 3 dellaCEDU è l'unico divieto della Convenzione non soggetto ad alcuna limitazione o deroga.
2. Sebbene la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o punizioni (UNCAT) fornisca una definizione di tortura, non esiste una definizione di trattamento disumano o degradante o di punizione che sia accettata a livello universale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) fornisce almeno una linea guida sebbene la prassi decisionale della Corte sia cambiata nel tempo. Sulla base del livello di gravità del maltrattamento, la Corte distingue tre concetti vietati dall'Art. 3: (i) tortura, (ii) trattamento disumano o punizione e (iii) trattamento inumano o punizione. Inoltre, la Corte pone l'accento sulla sentenza Selmouni contro la Francia del 28 luglio 1999 che la gerarchia che distingue le tre categorie di maltrattamento è di natura fluida e deve essere valutata in armonia con il progresso sociale.
3. La definizione utilizzata è estrapolata dal riferimento più recente al termine nella giurisprudenza della CEDU. Le prime definizioni del termine furono stabilite nella giurisprudenza a partire dagli anni '60: Danimarca, Francia, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi rispetto alla Grecia, nel 1969. Per ulteriori informazioni, vedere Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment (Guida alla giurisprudenza sulla tortura e sui maltrattamenti).
4. La sofferenza e l'umiliazione che implicano devono in ogni caso andare oltre l'elemento inevitabile di sofferenza e umiliazione che deriva dal trattamento legittimo o dalla punizione (Soering contro il Regno Unito para. 100).
Altre traduzioni
- BGУнизително отношение или наказание
- CSponižující zacházení nebo trestání
- DEerniedrigende Behandlung oder Bestrafung
- ELταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία
- ENdegrading treatment or punishment
- ESPena o trato degradante
- ETalandav kohtlemine või karistamine
- FIalentava kohtelu tai rangaistus
- FRpeine ou traitement dégradant
- GAíde nó píonós táireach
- HUmegalázó bánásmód vagy büntetés
- ITtrattamento o pena degradante
- LTžeminantis orumą elgesys arba baudimas
- LVpazemojoša rīcība vai sodīšana
- MTtrattament jew piena degradanti
- NLvernederende behandeling of bestraffing / onterende behandeling of bestraffing
- PLponiżające traktowanie lub karanie
- PTtratamento ou pena degradantes
- RO
- SKponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
- SLponižujoče ravnanje ali kazen
- SVförnedrande behandling eller bestraffning
- NOnedverdigende behandling eller straff (b); nedverdigande handsaming eller straff (n)