GLOSSARIO
Definizione
Maltrattamento premeditato e messo in atto per ore di fila e che causa effettive ferite fisiche o intense sofferenze fisiche e mentali.
Fonte
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza Kudla c. Polonia n. 30210/96
Termini correlati
Trattamento o pena degradante Tortura
Nota
1. Il divieto di tortura o di trattamenti o pene inumani o degradanti è riconosciuto come un diritto di fondamentale importanza ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani e ribadito in tutti i principali strumenti internazionali che si occupano di diritti civili e politici, come nell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il divieto, di cui all'art. 3 della CEDU è l'unico divieto della Convenzione non soggetto ad alcuna limitazione o deroga.
2. Sebbene la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o punizioni (UNCAT) fornisca una definizione di tortura, non esiste una definizione di trattamento disumano o degradante o di punizione che sia accettata a livello universale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) fornisce almeno una linea guida sebbene la prassi decisionale della Corte sia cambiata nel tempo. Sulla base del livello di gravità del maltrattamento, la Corte distingue tre concetti vietati dall'Art. 3: (i) tortura, (ii) trattamento disumano o punizione e (iii) trattamento inumano o punizione. Inoltre, la Corte pone l'accento sulla sentenza Selmouni contro la Francia del 28 luglio 1999 che la gerarchia che distingue le tre categorie di maltrattamento è di natura fluida e deve essere valutata in armonia con il progresso sociale.
3. Il concetto di trattamento disumano e punizione è il meno sviluppato dei tre concetti (trattamento degradante, trattamento disumano, tortura) che individuano le diverse forme di maltrattamento.
4. Spesso è difficile identificare l'esatta linea di confine tra le diverse forme di maltrattamento, in quanto ciò richiede una valutazione del grado di sofferenza che può dipendere dalle particolaricircostanze del caso e dalle caratteristiche della vittima specifica. Secondo la giurisprudenza della CEDU, i componenti che consentono di stabilire se un particolare trattamento costituisce torturao trattamento disumano o punizione sono diversi: la gravità del trattamento, il fatto che venga inflitto in modo intenzionale, l'intensità del dolore, l'arbitrarietà della violenza, la finalità vietata, la durata del trattamento e il livello di crudeltà dell'atto. La corte non ha classificato questi esempi come esaustivi, la definizione del criterio di finalità vietata della tortura della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o punizioni (UNCAT) non è l'unico fattore decisivo.
Altre traduzioni
- BGнечовешко отношение или наказание
- CSnelidské zacházení nebo trest
- DEunmenschliche Behandlung oder Bestrafung
- ELαπάνθρωπη µεταχείριση ή τιµωρία
- ENinhuman treatment or punishment
- ESpena o trato inhumano
- ETebainimlik kohtlemine või karistamine
- FIepäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
- FRpeine ou traitement inhumain
- GAíde nó píonós mídhaonna
- HUembertelen bánásmód vagy büntetés
- ITtrattamento inumano o pena inumana
- LTnežmoniškas elgesys ar baudimas
- LVnecilvēcīga rīcība vai sodīšana
- MTtrattament jew piena inumana
- NLonmenselijke behandeling of bestraffing
- PLnieludzkie traktowanie lub kara
- PTpena ou tratamento desumanos
- RO
- SKneľudské zaobchádzanie alebo trestanie
- SLnečloveško ravnanje ali kazen
- SVomänsklig behandling eller bestraffning
- NOumenneskelig behandling eller straff (b); umenneskeleg handsaming eller straff (n)