GLOSSARIO


Tortura
Definizione

Qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.

Fonte

Articolo 1 della Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Termini correlati

Danno grave Persona vulnerabile

Nota

1. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
2.Il diritto alla libertà dalla tortura è sanzionato in molti trattati internazionali, in particolare la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCAT). L'accettazione del fatto che la tortura sia proibita in ogni circostanza, inclusa la guerra, l'emergenza pubblica o la minaccia terroristica indica che è considerata a livello universale come un principio fondamentale del diritto internazionale tradizionale. Ciò significa che persino agli Stati che non hanno ratificato alcun trattato internazionale che vieti in modo esplicito l'uso della tortura viene fatto divieto di usarla contro chiunque, in qualsiasi luogo e circostanza.
3. Anche le convenzioni regionali, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Art. 3) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Art. 4), riconoscono la tortura come un atto vietato.
4. Sia la Convenzione delle Nazioni Unite che la Convenzione e il Protocollo di Ginevra sui rifugiati vietano espressamente il rimpatrio forzato di un richiedente asilo in uno stato in cui potrebbe essere a rischio di tortura.
5. Nell'UE, l'art. 21 della direttiva 2013/33/UE (direttiva sulle condizioni relative alle riforme) considera esplicitamente la situazione dei richiedenti asilo vulnerabili con bisogni speciali, incluse le vittime di tortura. Gli Stati membri dell'UE sono obbligati a identificare le vittime di tortura nell'ambito della procedura di asilo e a valutare se hanno esigenze speciali di accoglienza, inclusa la necessità di accedere a cure o cure mediche e psicologiche appropriate.

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