GLOSSARIO
Definizione
Nel contesto migratorio, tutti i principi di base relativi ai diritti fondamentali e al trattamento dei migranti trattenuti in detenzione amministrativa, compreso il diritto a mezzi di ricorso, le regole rispetto alle procedure di detenzione, la comunicazione con i consulenti legali, i consulenti e le persone che rappresentano organizzazioni internazionali e non governative , le condizioni materiali di alloggio, lo sviluppo personale, l’ccesso all’assistenza sanitaria e le misure per garantire l’ordine, la sicurezza e la protezione dei migranti in stato di detenzione.
Fonte
Definizione elaborata da EMN sulla base:
- del documento "Codifying instrument of European rules on the administrative detention of migrants, May 2017" redatto dal Consiglio d'Europa - European Committee on Legal Co-operation (CDCJ);
- degli Articoli 9, 10 e 11 della Direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle Condizioni di Accoglienza)
- degli Articoli 15, 16 e 17 della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva sul Rimpatro)
Termini correlati
Persona trattenuta Struttura di trattenimento
Nota
1. I principi fondamentali in merito al trattamento dei migranti in stato di trattenimento sono stati stabiliti ad es. dal Comitato europeo per la cooperazione giuridica del Consiglio d’Europa (CDCJ) nel suo Codifying instrument of European rules on the administrative detention of migrants (Strumento di codificazione delle norme europee sul trattenimento amministrativo dei migranti), maggio 2017 o nelle Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum- Seekers and Alternatives to Detention (Linee guida dell’UNHCR sui criteri applicabili e gli standard relativi al trattenimento dei richiedenti asilo e alternative alla detenzione), 2012.
2. Nel contesto dell’UE, la Direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle condizioni di accoglienza – rifusione) e la Direttiva 2008/115/EC (Direttiva sul rimpatrio) sul rimpatrio includono standard (garanzie) e regole (condizioni) che riguardano il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, assicurando che ne vengano rispettati appieno i diritti fondamentali.
3. Le garanzie per i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono sancite nell’Art. 9 della Direttiva 2013/33/UE resp. Art. 15 della Direttiva 2008/115/ CE, ad esempio, il trattenimento per il periodo più breve possibile solo se sono applicabili le basi per il trattenimento, l’ordinamento per iscritto del trattenimento da parte dalle autorità amministrative o giudiziarie, il pronto riesame giudiziario della legittimità dell’allontanamento, le informazioni sulle ragioni dell’allontanamento e le procedure sancite nelle leggi nazionali per contestare l’ordine di allontanamento, l’accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.
4. Art.10 della Direttiva 2013/33/UE resp. Art. 16 della Direttiva 2008/115/CE fa riferimento alle condizioni del trattenimento. Di norma, il trattenimento dei migranti dovrà avvenire in strutture di trattenimento specializzate. Laddove uno stato membro dell’UE non sia in grado di provvedere a una sistemazione in una struttura di trattenimento specializzata e sia obbligato a ricorrere alla sistemazione in prigione, i migranti dovranno essere tenuti separati dai normali detenuti. Gli Stati membro dell’UE dovranno garantire che i membri della famiglia, i consulenti legali o i consiglieri e le persone che rappresentano organizzazioni internazionali rilevanti e organizzazioni non governative come l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, abbiano la possibilità di comunicare con i richiedenti e di far loro visita. Ai richiedenti in condizione di trattenimento dovranno essere fornite sistematicamente informazioni che spiegano le regole applicate nella struttura e indicati i loro diritti e i loro obblighi in una lingua a loro comprensibile.
5. Secondo l’art. 11 della direttiva 2013/33/UE e l’articolo 17 della direttiva 2008/115/CE occorre prestare particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo come misura di ultima istanza e per il periodo di tempo più breve possibile.
Altre traduzioni
- BGСтандарти и условия за задържане
- CSstandardy a podmínky zajištění
- DEHaftstandards und -bedingungen
- ELΠρότυπα και συνθήκες κράτησης
- ENdetention standards and conditions
- ESCondiciones y garantías de internamiento
- ETkinnipidamisnõuded ja -tingimused
- FIsäilöönotto-olosuhteet
- FRnormes et conditions de rétention
- GA
- HUfogvatartási normák és körülmények
- ITstandard e condizioni del trattenimento
- LTsulaikymo standartai ir sąlygos
- LVaizturēšanas standarti un apstākļi
- MTstandards u kundizzjonijiet tad-detenzjoni
- NLDetentienormen en -voorwaarden / omstandigheden
- PL
- PTnormas e condições de detenção
- RO
- SKnormy a podmienky zaistenia
- SLstandardi in pogoji za zadrževanje
- SVnormer och villkor för förvar
- NOVilkår for og standard ved ved forvaring