GLOSSARIO
Definizione
In termini generali, un rifugiato riconosciuto come tale dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e che viene trasferito dal paese in cui ha cercato la protezione a un paese terzo che ha accettato di accoglierlo come rifugiato con lo status di soggiornante permanente.
Nel contesto dell’Unione europea, cittadini di paesi terzi o apolidi che, su richiesta di reinsediamento da parte dell’ACNUR, motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di una delle seguenti condizioni giuridiche:
(i) status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE; o
(ii) status definito dal diritto nazionale e dell’Unione che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi riconosciuti allo status di rifugiato.
Fonte
Contesto generale: Definizione elaborata da EMN sulla base di UNHCR, Resettlement Handbook.
Contesto UE: Definizione elaborata da EMN sulla base degli Articoli 3(1d) e 6(e) della Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 573/2007/CE sull'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013.
Termini correlati
Rifugiato in transito Reinsediamento
Nota
1. È l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) che, insieme alle autorità competenti dello Stato interessato, decide quali rifugiati devono essere accettati; il loro status di rifugiato è stabilito dall'ACNUR e accettato dallo Stato prima del loro ingresso.
2. In alcuni casi, le autorità nazionali valutano anche se la persona interessata è un rifugiato.
3. Esistono diversi termini che vengono utilizzati negli Stati membro dell'UE, a seconda dei differenti concetti legali. In alcuni Stati membro questo tipo di rifugiati è accettato comeparte di un programma di reinsediamento annuale.
4. L'IE utilizza l'espressione "rifugiato in base a un programma" in un contesto più ampio del "reinsediamento" e lo definisce come segue nella Sezione 24 dell'Irish Refugee Act, 1996 [http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/17/enacted/en/print]: "persona a cui il Governo ha concesso di entrare e soggiornare nello Stato per protezione temporanea o reinsediamento come parte di un gruppo di persone".
Altre traduzioni
- BGпрезаселен бежанец
- CSpřesídlený uprchlík
- DEneuangesiedelter Flüchtling
- ELπρόσφυγας που επανεγκαθίσταται
- ENresettled refugee
- ESrefugiado reasentado
- ETümberasustatud pagulane
- FIuudelleensijoitettu pakolainen
- FRréfugié réinstallé
- GAdídeanaí athlonnaithe
- HUáttelepített menekült
- ITrifugiato reinsediato
- LTperkeltas pabėgėlis
- LVpārmitināts bēglis
- MTrifuġjat(a) risistemat(a)
- NLuitgenodigde vluchteling (NL); hervestigde vluchteling (BE)
- PLprzesiedlony uchodźca
- PTrefugiado reinstalado
- ROrefugiat relocat
- SKpresídlená osoba / presídlený utečenec / presídlenec
- SLpreseljeni begunec
- SVkvotflykting
- NOoverføringsflyktning