GLOSSARIO


Rifugiato reinsediato
Definizione

In termini generali, un rifugiato riconosciuto come tale dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e che viene trasferito dal paese in cui ha cercato la protezione a un paese terzo che ha accettato di accoglierlo come rifugiato con lo status di soggiornante permanente.
Nel contesto dell’Unione europea, cittadini di paesi terzi o apolidi che, su richiesta di reinsediamento da parte dell’ACNUR, motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di una delle seguenti condizioni giuridiche:
(i) status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE; o
(ii) status definito dal diritto nazionale e dell’Unione che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi riconosciuti allo status di rifugiato.

Fonte

Contesto generale: Definizione elaborata da EMN sulla base di UNHCR, Resettlement Handbook.
Contesto UE: Definizione elaborata da EMN sulla base degli Articoli 3(1d) e 6(e) della Decisione 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 573/2007/CE sull'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati 2008-2013.

Termini correlati

Rifugiato in transito Reinsediamento

Nota

1. È l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) che, insieme alle autorità competenti dello Stato interessato, decide quali rifugiati devono essere accettati; il loro status di rifugiato è stabilito dall'ACNUR e accettato dallo Stato prima del loro ingresso.
2. In alcuni casi, le autorità nazionali valutano anche se la persona interessata è un rifugiato.
3. Esistono diversi termini che vengono utilizzati negli Stati membro dell'UE, a seconda dei differenti concetti legali. In alcuni Stati membro questo tipo di rifugiati è accettato comeparte di un programma di reinsediamento annuale.
4. L'IE utilizza l'espressione "rifugiato in base a un programma" in un contesto più ampio del "reinsediamento" e lo definisce come segue nella Sezione 24 dell'Irish Refugee Act, 1996 [http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/17/enacted/en/print]: "persona a cui il Governo ha concesso di entrare e soggiornare nello Stato per protezione temporanea o reinsediamento come parte di un gruppo di persone".

Altre traduzioni
  • BG
    презаселен бежанец
  • CS
    přesídlený uprchlík
  • DE
    neuangesiedelter Flüchtling
  • EL
    πρόσφυγας που επανεγκαθίσταται
  • EN
    resettled refugee
  • ES
    refugiado reasentado
  • ET
    ümberasustatud pagulane
  • FI
    uudelleensijoitettu pakolainen
  • FR
    réfugié réinstallé
  • GA
    dídeanaí athlonnaithe
  • HU
    áttelepített menekült
  • IT
    rifugiato reinsediato
  • LT
    perkeltas pabėgėlis
  • LV
    pārmitināts bēglis
  • MT
    rifuġjat(a) risistemat(a)
  • NL
    uitgenodigde vluchteling (NL); hervestigde vluchteling (BE)
  • PL
    przesiedlony uchodźca
  • PT
    refugiado reinstalado
  • RO
    refugiat relocat
  • SK
    presídlená osoba / presídlený utečenec / presídlenec
  • SL
    preseljeni begunec
  • SV
    kvotflykting
  • NO
    overføringsflyktning