GLOSSARIO
Definizione
Nell’ambito della politica di integrazione dell’Unione Europea, insieme di 11 linee guida semplici e non vincolanti, ma significative, destinate ad assistere gli Stati membri nella formulazione delle loro politiche di integrazione.
Fonte
Definizione elaborata da EMN sulla base del sito europeo sull'integrazione e delle Conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 19 novembre 2004.
Termini correlati
Punti di contatto nazionali sull'integrazione Società di accoglienza
Nota
1. I principi di base comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'UE sono stati adottati dal Consiglio Giustizia e affari interni nel novembre 2004 e costituiscono le basi delleiniziative dell'UE nel campo dell'integrazione.
2. I Principi comuni di base offrono agli Stati membro dell'UE una guida che consente di giudicare e valutare i propri sforzi. Possono inoltre utilizzare questi principi di base per impostare le priorità e sviluppare ulteriormente i propri obiettivi misurabili. Questi principi saranno importanti sia per gli Stati membri con una notevole esperienza in materia di immigrazione massiccia, sia per quelli che sono divenuti meta di un numero consistente di immigrati solo di recente.
3. Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web dell'UE sull'integrazione.
Altre traduzioni
- BGОбщи основни принципи
- CSspolečné základní principy
- DEGemeinsame Grundprinzipien
- ELΚοινές Βασικές Αρχές
- ENCommon Basic Principles
- ESprincipios básicos comunes
- ETühtsed aluspõhimõtted
- FIyhteiset perusperiaatteet
- FRprincipes de base communs
- GAcomhphrionsabail bhunúsacha
- HUközös alapelvek
- ITPrincipi Comuni di Base
- LTbendrieji pagrindiniai principai
- LVkopīgie pamatprincipi
- MTPrinċipji Bażiċi Komuni
- NLgemeenschappelijke basisprincipes
- PLWspólne Podstawowe Zasady
- PTprincípios básicos comuns
- ROprincipii comune de bază
- SKspoločné základné princípy / spoločné základné zásady
- SLSkupna temeljna načela
- SVgemensamma grundprinciper
- NOfelles grunnleggende prinsipper (b); Felles grunnleggjande prinsipp (n)