GLOSSARIO
Definizione
Paese per il quale – sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica complessiva – si può dimostrare che non vi è generalmente e costantemente persecuzione ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva 2011/95/UE, né tortura o trattamenti disumani o degradanti, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Fonte
Allegato 1 della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva relativa alle procedure sulla protezione internazionale - rifusione).
Termini correlati
Nota
1. Ai sensi dell'art. 37 della Direttiva 2013/32/UE (Rifusione della Direttiva sulle procedure in materia di asilo), gliStati membri dell'UE possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta di designare a livello nazionale Paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale.
2. Secondo il Protocollo 29 della TFUE sull'asilo per i cittadini degli Stati membro, gli Stati membro dell'UE devono essere considerati paesi di origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro in genere non viene presa in considerazione.
3. Gli Stati membro dell'UE devono verificare regolarmente la situazione nei paesi terzi indicati come paesi di origine sicuri.
4. La valutazione della sicurezza del paese di origine deve basarsi su una gamma di fonti di informazione, incluse, in particolare, informazioni provenienti dagli altri Stati membro dell'UE, dall'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali rilevanti.
5. Secondo l'art. 36 della direttiva 2013/32/UE, il "concetto di paese d'origine sicuro" indica che un terzo il paese è - dopoun esame individuale della domanda - considerato come paese di origine sicuro per un determinato richiedente solo se:
- hanno la cittadinanza di quel paese; o
- sono apolidi e in precedenza risiedevano abitualmente in quel paese e non hanno invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE (Rifusione della direttiva sulla qualifica).
Altre traduzioni
- BGсигурна страна на произход
- CSbezpečná země původu
- DEsicherer Herkunftsstaat
- ELασφαλής χώρα προέλευσης
- ENsafe country of origin
- ESpaís de origen seguro
- ETturvaline päritoluriik
- FIturvallinen alkuperämaa
- FRpays d’origine sûr
- GAtír thionscnaimh atá sábháilte
- HUbiztonságos származási ország
- ITpaese di origine sicuro
- LTsaugi kilmės šalis (EU acquis); saugi kilmės valstybė
- LVdroša izcelsmes valsts
- MTPajjiż tal-oriġini sigur / bla perikli
- NLveilig land van herkomst
- PLbezpieczny kraj pochodzenia
- PTpaís de origem seguro
- ROţara de origine sigură
- SKbezpečná krajina pôvodu
- SLvarna izvorna država
- SVsäkert ursprungsland
- NOtrygt hjemland (b); trygt heimland (n)