GLOSSARIO
Definizione
Nel contesto migratorio, l’obbligo per i vettori di rimpatriare i cittadini di paesi terzi che non sono in possesso dei documenti di viaggio necessari per entrare nello Stato membro dell’UE/ Stato di arrivo dell’area Schengen.
Fonte
Articolo 26 (1a) della Convenzione di Schengen Direttiva 2001/51/CE (Direttiva dell'Obbligo del Vettore) Articolo 2 della Direttiva del Consiglio 2004/82/CE (Direttiva dell'obbligo dei vettori di comunicare i dati dei passeggeri)
Termini correlati
Nota
1. I vettori impossibilitati a effettuare il rimpatrio di un cittadino di un Paese terzo che venga respinto hanno la responsabilità di dover reperire immediatamente un mezzo di trasporto ulteriore e di sopportarne le spese, oppure, se il trasporto immediato non è possibile, sono responsabili dei costi del soggiorno e del ritorno dei cittadini di Paesi terzi verso uno Stato non-Schengen.
2. Sebbene IE e UK non appartengano all'area Schengen, hanno espresso il desiderio di partecipare in determinati aspetti dell'acquis di Schengen, incluso l'Art. 26 della Convenzione di Schengen, IE tramite la Decisione del consiglio 2002/192/CE.
Altre traduzioni
- BGОтговорност на превозвачите
- CSodpovědnost dopravce
- DEHaftung von Beförderungsunternehmen
- ELευθύνης του µεταφορέα
- ENcarriers' liability
- ESresponsabilidad de los transportistas
- ETveoettevõtjate vastutus
- FIliikenteenharjoittajien velvollisuudet
- FRresponsabilité des transporteurs
- GADliteanas iompróirí
- HUfuvarozók felelőssége
- ITobbligo del vettore
- LTvežėjo atsakomybė
- LVpārvadātāja pienākums
- MTresponsabbiltà tat-trasportaturi
- NLvervoerdersaansprakelijkheid
- PL
- PTresponsabilidade dos transportadores
- RO
- SKzodpovednosť dopravcov a prepravcov
- SLodgovornost prevoznika
- SVtransportörsansvar
- NOtransportørs ansvar