GLOSSARIO


Eurodac
Definizione

Sistema informatico che, attraverso la raccolta, la trasmissione e il confronto delle impronte digitali, ha lo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, come previsto dal Regolamento (UE) 604/2013 (Regolamento Dublino III), per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l’applicazione del citato Regolamento secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento che istituisce l’Eurodac (Regolamento (UE) 603/2013).

Fonte

Articolo 1 del Regolamento (UE) 603/2013 (Regolamento Eurodac).

Termini correlati

Convenzione di Dublino Regolamento di Dublino

Nota

Con il sistema Eurodac, gli Stati partecipanti devono immediatamente rilevare le impronte digitali di ciascun richiedente asilo di età superiore ai 14 anni. Suddette impronte vengono quindi confrontate con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati partecipanti e memorizzati nella banca dati centrale AFIS. Se l'Eurodac attesta che le impronte digitali sono già registrate, il richiedente asilo può essere rinviato nel Paese ove le impronte digitali sono state rilevate originariamente.

Altre traduzioni
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