GLOSSARIO
Definizione
Garanzie giuridiche universali senza le quali individui e gruppi non possono assicurarsi le loro libertà fondamentali e la dignità umana e che si applicano ugualmente a ogni essere umano, indipendentemente dalla nazionalità, luogo di residenza, sesso, nazionalità o etnia, colore, religione, lingua o qualsiasi altro status previsto dall’ordinamento giuridico di un paese, senza alcuna condizione.
Fonte
Definizione elaborata da EMN sulla base del Sito Web della Commissione Europea e del Sito Web Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali.
Termini correlati
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali Diritti umani Convenzione Europea per i Diritti Umani (CEDU)
Nota
1. I diritti fondamentali permettono alle persone di sviluppare il loro pieno potenziale e la loro fondamentale capacità mentale, psicologica, intellettuale e fisica. I diritti fondamentali definiscono quali individui o gruppi di persone godono di tali diritti e descrivono i limiti che uno Stato può imporre al tentativo di violazione degli stessi. Alcuni diritti sono assoluti e altri non derogabili, mentre alcuni diritti sono qualificati.
2. Un diritto assoluto è un diritto che non può essere limitato o leso in alcuna circostanza, nemmeno durante uno stato di emergenza dichiarato. L’Art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’umo (CEDU) e l’Art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura sono diritti assoluti che non possono essere limitati per alcuna ragione.
3. I diritti non derogabili possono essere assoluti o non assoluti. Mentre i diritti non derogabili non possono essere sospesi, alcuni diritti non derogabili prevedono limitazioni nell’applicazione ordinaria, ad esempio il diritto di sposarsi e creare una famiglia nell’Art. 12 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il diritto alla libertà e alla sicurezza nell’Art. 5 della stessa carta, che può essere limitato nelle circostanze definite nella Convenzione stessa.
4. I diritti qualificati sono quei diritti che consentono interferenze dovute a varie condizioni. Ad esempio, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 8 della CEDU) e il diritto alla libertà di espressione (Art. 10 della CEDU) consentono l’interferenza, ma tali interferenze devono essere in accordo alla legge e sono necessarie in uno stato democratico per i requisiti di ordine pubblico, sanità pubblica o principi morali, sicurezza nazionale o sicurezza pubblica.
5. Esistono molti incroci tra diritti umani e diritti fondamentali.Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), sia i diritti fondamentali che i diritti umani legittimano le persone ad aspettarsi e a ricevere determinati livelli di trattamento. Entrambi i termini si riferiscono essenzialmente allo stesso contenuto e sono spesso usati in modo intercambiabile. Tuttavia, c’è una differenza: il termine “diritti fondamentali” è specificamente utilizzato nelle costituzioni nazionali degli Stati membri dell’UE, mentre il termine “diritti umani” è usato nel diritto internazionale. Ciononostante, i collegamenti tra le due nozioni possono essere visti nelle somiglianze tra la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la CEDU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
6. Nell’Unione europea, i diritti fondamentali sono garantiti a livello nazionale dalle costituzioni degli Stati membri dell’UE e a livello dell’UE dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il campo di applicazione personale della Carta è potenzialmente molto ampio: la maggior parte dei diritti riconosciuti è garantita a “tutti”, indipendentemente dalla nazionalità o dallo status. Tuttavia, alcuni diritti sono concessi solo ai cittadini (in particolare, la maggior parte dei diritti elencati al titolo V), mentre altri sono piuttosto rilevanti per i cittadini non appartenenti all’UE (ad esempio, il diritto di asilo) o per categorie specifiche di persone (come i lavoratori). Per ulteriori informazioni, consultare il Parlamento europeo: Rispetto dei diritti fondamentali nell’Unione europea.
7. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali è il centro di competenza dell’UE in materia di diritti fondamentali che contribuisce a garantire che i diritti fondamentali delle persone che vivono nell’UE siano tutelati. Per ulteriori informazioni vedere il sito Web di FRA.
Altre traduzioni
- BGосновни права
- CSzákladní práva
- DEGrundrechte
- ELθεμελιώδη δικαιώματα
- ENfundamental rights
- ESDerechos fundamentales
- ETpõhiõigused
- FIperusoikeudet
- FRdroits fondamentaux
- GACearta bunúsacha
- HUalapvető jogok
- ITdiritti fondamentali
- LTpagrindinės teisės
- LVpamattiesības
- MTdrittijiet fundamentali
- NLfundamentele rechten
- PL
- PTdireitos fundamentais
- RO
- SKzákladné práva
- SLtemeljne pravice
- SVgrundläggande rättigheter
- NOgrunnleggende rettigheter (b); grunnleggande rettar (n)