Riconoscimento formale da parte di un’autorità competente della validità di una qualifica straniera, al fine di accedere all’istruzione o alle attività lavorative.
Categoria: R
Reingresso
Nel contesto della Direttiva 801/2016/EU (Direttiva su studenti e ricercatori – rifusione), il ritorno di un ricercatore#ricercatore o di uno studente da un secondo Stato membro dell’Unione in cui egli ha risieduto per un massimo di 180 giorni (secondo le condizioni per la mobilità consentite dalla questa direttiva) allo Stato membro dell’Unione in cui era originariamente autorizzato a soggiornare in seguito al ritiro dell’autorizzazione da parte del secondo Stato membro dell’Unione o alla scadenza del periodo di mobilità.
Rifugiato vagante
rifugiato al quale viene negato l’asilo o che non riesce a trovare uno Stato disposto a esaminare la sua richiesta e – senza tornare direttamente nel paese in cui corre il rischio di essere perseguitato – fa la spola da un paese all’altro, in costante ricerca di asilo.
Rifugiato
In termini generali, persona che per il giustificato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese; oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.
Nel contesto dell’Unione Europea, cittadino di un paese terzo il quale, per il giustificato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12 della Direttiva 2011/95/UE.
Rischio effettivo di subire un grave danno
Rischio di un danno grave, sofferto da un richiedente protezione internazionale, che è considerato reale e di probabile realizzazione.