GLOSSARIO


Reingresso
Definizione

Nel contesto della Direttiva 801/2016/EU (Direttiva su studenti e ricercatori – rifusione), il ritorno di un ricercatore#ricercatore o di uno studente da un secondo Stato membro dell’Unione in cui egli ha risieduto per un massimo di 180 giorni (secondo le condizioni per la mobilità consentite dalla questa direttiva) allo Stato membro dell’Unione in cui era originariamente autorizzato a soggiornare in seguito al ritiro dell’autorizzazione da parte del secondo Stato membro dell’Unione o alla scadenza del periodo di mobilità.

Fonte

Definizione elaborata da EMN sulla base del Recital 50 e dell'Art. 28 of Direttiva 801/2016/EU (Direttiva su studenti e ricercatori - rifusione)

Nota

1. Se il rientro è autorizzato, il primo Stato membro dell’UE dovrebbe rilasciare al ricercatore o allo studente un documento che consenta il rientro nel suo territorio.
2. Quando il rientro nel primo Stato membro dell’UE non è autorizzato, il secondo Stato membro dell’UE può rimpatriare il ricercatore o lo studente in un paese terzo in base alla Direttiva 2008/115/CE (Direttiva sul rimpatrio), in conformità all’obbligo di rimpatrio volontario o forzato.

Altre traduzioni
  • BG
    повторно влизане
  • CS
    opětovný vstup
  • DE
    Wiedereinreise
  • EL
    επανείσοδος
  • EN
    re-entry
  • ES
    re-entrada
  • ET
    taassisenemine, korduv sisenemine
  • FI
    paluu
  • FR
    nouvelle entrée
  • GA
    athiontráil
  • HU
    újbóli belépés
  • IT
    Reingresso
  • LT
    pakartotinis atvykimas
  • LV
    atkārtota ieceļošana
  • MT
    dħul mill-ġdid
  • NL
    het opnieuw toelaten (op het grondgebied van de vreemdeling
  • PL
    ponowny wjazd; ponowne przekroczenie granicy
  • PT
    reentrada
  • RO
  • SK
    opätovný vstup
  • SL
    ponovni vstop
  • SV
    återresa
  • NO
    retur til et EU-/EFTA-land (b); retur til eit EU-/EFTA-land (n)