Rifugiato sur place

In termini generali, persona che non beneficia dello status di rifugiato quando lascia il suo paese di origine, ma che lo diventa successivamente, una volta stabilito che esiste un giustificato timore di persecuzione.
Nel contesto dell’Unione Europea, persona che beneficia dello status di rifugiato sulla base di un bisogno di protezione internazionale che si concretizza sul posto (sur place), cioè a causa di eventi che hanno luogo quando quella persona ha già lasciato il suo paese di origine.

Regolarizzazione

Nel contesto dell’Unione Europea, procedura mediante la quale viene concesso uno status giuridico riconosciuto ai cittadini di paesi terzi irregolarmente presenti nel territorio.

Riconoscimento della qualifica estera

Riconoscimento formale da parte di un’autorità competente della validità di una qualifica straniera, al fine di accedere all’istruzione o alle attività lavorative.

Reingresso

Nel contesto della Direttiva 801/2016/EU (Direttiva su studenti e ricercatori – rifusione), il ritorno di un ricercatore#ricercatore o di uno studente da un secondo Stato membro dell’Unione in cui egli ha risieduto per un massimo di 180 giorni (secondo le condizioni per la mobilità consentite dalla questa direttiva) allo Stato membro dell’Unione in cui era originariamente autorizzato a soggiornare in seguito al ritiro dell’autorizzazione da parte del secondo Stato membro dell’Unione o alla scadenza del periodo di mobilità.

Rifugiato vagante

rifugiato al quale viene negato l’asilo o che non riesce a trovare uno Stato disposto a esaminare la sua richiesta e – senza tornare direttamente nel paese in cui corre il rischio di essere perseguitato – fa la spola da un paese all’altro, in costante ricerca di asilo.