GLOSSARIO


Tutore
Definizione

Nel contesto migratorio, una persona indipendente nominata per agire per conto di un minore, in assenza di (entrambi) i genitori o dell’adulto responsabile del minore per legge o per prassi, che salvaguarda l’ interesse superiore del minore (BIC) e il benessere generale, e a tal fine integra la limitata capacità giuridica del minore, quando necessario, allo stesso modo dei genitori.

Fonte

Definizione elaborata da EMN a partire da Funda-mental Rights Agency (FRA): Guardianship sys-tems for children deprived of parental care in the European Union, Summary, 2018, e UN Committee on the Rights of the Child: Gen-eral Comment No. 6 (2005): Treatment of unaccompa-nied and separated chil-dren outside their country of origin.

Nota

1. Né nel contesto internazionale né a livello europeo o nazionale esiste una definizione e un uso uniforme dei termini tutore e rappresentante (legale). A volte entrambi i termini sono intesi come sinonimi. Una panoramica dei diversi termini usati nel contesto internazionale e dell'UE può essere trovata in: Agenzia per i diritti fondamentali: Tutela dei minori privi di cure genitoriali, 2015.

2. Il Glossario EMN mette l'accento sulle funzioni della persona nominata, piuttosto che sulla terminologia. Il termine "tutore" riflette il concetto più ampio e va oltre la responsabilità di un rappresentante (legale). Mentre un tutore ha l'autorità parentale su un minore, è responsabile di tutte le questioni della vita quotidiana e agisce come collegamento tra il minore e le agenzie/individui specializzati esistenti, un rappresentante ha un mandato più ristretto ed è responsabile della rappresentanza legale del minore in particolari procedimenti legali o amministrativi. Un tutore e un rappresentante possono essere la stessa persona, ma non devono necessariamente esserlo. Il tutore differisce anche da un assistente sociale o da altri operatori responsabili dei bisogni materiali del minore. Per maggiori informazioni vedi Agenzia per i diritti fondamentali (FRA): Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union, Summary, 2018.

3. Nel contesto della migrazione, la legislazione internazionale e quella dell'UE riconoscono l'importanza della tutela e della rappresentanza legale per salvaguardare gli interessi e il benessere del minore. Gli Stati dovrebbero nominare un tutore non appena viene identificato un minore non accompagnato o minore separato e mantenere tali disposizioni di tutela fino a quando il minore non abbia raggiunto la maggiore età o abbia lasciato permanentemente il territorio e/o la giurisdizione dello Stato o sia stato affidato alla persona che esercita la potestà genitoriale o la tutela. Il tutore dovrebbe essere consultato e informato su tutte le azioni intraprese in relazione al bambino e avere l'autorità di essere presente in tutti i processi di pianificazione e decisione, incluse le udienze per l'immigrazione e i ricorsi, le disposizioni per l'accoglienza e tutti gli sforzi per cercare una soluzione duratura. Il tutore dovrebbe avere le competenze necessarie nel campo dell'assistenza ai minori, in modo da assicurare che gli interessi del bambino siano salvaguardati e che i bisogni legali, sociali, sanitari, psicologici, materiali ed educativi del bambino siano adeguatamente coperti. Se un tutore non è in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi del bambino in tutte le sfere e a tutti i livelli della sua vita, devono essere assicurate misure supplementari (come la nomina di un rappresentante legale).

4. In alcuni Stati membri dell'UE le organizzazioni private, le istituzioni statali o i comuni possono essere nominati come tutori.

5. L'uso incoerente di entrambi i termini nella legislazione dell'UE può essere visto ad esempio nell'art. 4(2f) dellaProposta modificata di regolamento che istituisce una procedura comune in materia di protezione internazionale nell'Unione e che abroga la direttiva 2013/32/UE COM/2020/611 final in quanto utilizza il termine "tutore" con la precedente definizione di "rappresentante" di cui all'art. 2, lettera n), della direttiva 2013/32/UE (rifusione della direttiva sulle procedure d'asilo).

Altre traduzioni
  • BG
     попечител или настойник
  • CS
     opatrovník
  • DE
     Vormund; Obsorgeberechtigter (AT)
  • EL
     Επίτροπος (EL) Κηδεμόνας (CY)
  • EN
     guardian
  • ES
    tutor
  • ET
     eestkostja
  • FI
     huoltaja
  • FR
     tuteur; représentant légal (LU)
  • GA
     caomhnóir
  • HU
     gyám
  • IT
     tutore
  • LT
     globėjas
  • LV
     aizbildnis
  • MT
     Kustodju / Tutur(-triċi)
  • NL
     voogd
  • PL
     opiekun
  • PT
     tutor
  • RO
    tutore
  • SK
     poručník
  • SL
     skrbnik
  • SV
     god man
  • NO
     verge, representant (b); verje, representant (n)