GLOSSARIO
Definizione
Nel contesto dell’asilo nell’Unione europea, garanzie speciali relative ai diritti dei richiedenti protezione internazionale, come definite nel Capo II della Direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo – rifusione e nell’Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Fonte
Direttiva 2013/32/UE sulle procedure di asilo - rifusione, Capo II Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Art. 6
Nota
Queste garanzie includono i seguenti diritti per i richiedenti protezione internazionale: accesso alla procedura di protezione internazionale; diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito della domanda di protezione internazionale; informazioni sui loro diritti e doveri in una lingua comprensibile; assistenza da parte di eventuali interpreti; opportunità di comunicare con l'ACNUR o con qualsiasi altra organizzazione che fornisca consulenza legale o altra consulenza; comunicazione in tempo ragionevole della decisione dell'autorità accertante in merito alla loro domanda; colloquio personale e assistenza legale gratuita oltre alla possibilità di essere rappresentati su richiesta nelle procedure di impugnazione (compresa la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi a un tribunale di primo grado per conto del richiedente).
Altre traduzioni
- BGпроцедурни гаранции
- CSprocesní záruky
- DEVerfahrensgarantien
- ELδιαδικαστικές εγγυήσεις
- ENprocedural guarantees
- ESgarantías procedimentales
- ETmenetlustagatised
- FImenettelylliset takeet
- FRgaranties procédurales
- GAráthaíochtaí nós imeachta
- HUeljárási garanciák
- ITgaranzie procedurali
- LTprocedūrinės garantijos
- LVprocesuālās garantijas
- MTGaranziji proċedurali
- NLprocedurele waarborgen
- PLgwarancje proceduralne
- PTgarantias processuais
- RO
- SKprocesné záruky / procedurálne zá
- SLpostopkovna jamstva
- SVförfarandegarantier
- NOsaksbehandlingsgaranti (b); sakshandsamingsgaranti (n)