Sfollamento

In termini generali, l’allontanamento forzato di una persona dalla propria casa o paese, spesso a causa di conflitti armati o disastri naturali.
Nel contesto dell’Unione europea, la rimozione forzata o l’evacuazione, in particolare in risposta a un appello da parte di organizzazioni internazionali, di un cittadino di un paese terzo o apolide dal proprio paese o regione di origine, che non è in grado di tornare in condizioni sicure e durature a causa della situazione prevalente in quel paese, che può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1A della Convenzione sui rifugiati di Ginevra integrata dal protocollo di New York, o nell’ambito di altri strumenti internazionali o nazionali che danno protezione internazionale, in particolare:
(i) una persona che è fuggita da aree di conflitto armato o violenza endemica;
(ii) una persona a grave rischio, o che sia stata vittima, di violazioni sistematiche o generalizzate dei propri diritti umani.

Sfollato

Nel contesto dell’Unione europea, cittadino di un paese terzo o apolide che ha dovuto abbandonare il proprio paese o regione di origine o che è stato evacuato, in particolare in risposta all’appello di organizzazioni internazionali, e il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 integrata dal protocollo di New York del 1967, o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono protezione internazionale, e in particolare:
(i) una persona fuggita da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
(ii) una persona soggetta a grave rischio di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani, o sia stata vittima di siffatte violazioni.

Sistema europeo comune di asilo

Quadro di regole condivise che stabiliscono procedure comuni di protezione internazionale e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria in base alla piena e completa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967. Il sistema mira a garantire un trattamento equo e umano dei richiedenti protezione internazionale, armonizzare i sistemi di asilo nell’Unione Europea e ridurre le differenze tra gli Stati membri sulla base di norme vincolanti, nonché rafforzare la cooperazione operativa tra le amministrazioni nazionali competenti in materia di asilo e la dimensione esterna dell’asilo.

Spreco di cervelli

Mancato riconoscimento delle competenze (e delle qualifiche) acquisite dai migranti al di fuori dell’Unione Europea, che impedisce loro di sfruttare appieno le proprie potenzialità.

Sinergia del Mar Nero

Forum istituzionalizzato per la cooperazione europea che incoraggia la cooperazione fra l’Unione Europea e i paesi che si affacciano sul Mar Nero, per affrontare problemi comuni favorendo riforme politiche ed economiche.