In termini generali, persona che rimane in un paese al di là del periodo per il quale le è stato concesso l’ingresso.
Nel contesto dell’Unione Europea, persona che è entrata regolarmente e si è poi trattenuta in uno Stato membro al di là del periodo permesso per restarvi senza bisogno di un visto (in genere novanta giorni o sei mesi), o al di là della scadenza del visto e/o del permesso di soggiorno.
Categoria: O
Obbligo di collaborazione
Obbligo imposto dagli Stati membri ai richiedenti protezione internazionale di collaborare con le autorità competenti nella misura in cui risulti necessario per l’esame della domanda.
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Organizzazione intergovernativa nel settore della migrazione, dedicata a garantire la gestione ordinata e umana della migrazione, a promuovere la cooperazione internazionale in materia di migrazione, ad aiutare nella ricerca di soluzioni pratiche ai problemi della migrazione e a fornire assistenza umanitaria ai migranti in difficoltà, siano essi rifugiati, sfollati o altre persone sradicate.
Operatore impegnato nella procedura di protezione internazionale
Funzionario dell’autorità responsabile per il riconoscimento dello status di rifugiato incaricato di esaminare e valutare una domanda di protezione internazionale e competente ad adottare una decisione di primo grado in merito.
Onere della prova
In termini generali, il dovere di una parte di provare un’affermazione contestata o un’accusa.
Nel contesto delle politiche migratorie, il dovere di un cittadino straniero che chiede di entrare in un determinato Stato di provare di avere il diritto di entrare e di non essere inammissibile in base alla legislazione di quello Stato.
Nel contesto delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, il dovere del richiedente di dimostrare la propria situazione, di fornire prova di avere un giustificato timore di persecuzione.