Un principio generale del diritto dell’Unione Europea stabilito all’articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che assegna, a tutti coloro i cui diritti e le cui libertà garantite dal diritto comunitario sono violate, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un’autorità nazionale o tribunale nonostante la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale.
Categoria: D
Diritto di libera circolazione
Diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro (conformemente ai Trattati che istituiscono l’Unione Europea) di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Diritto di chiedere asilo
Diritto di una persona di chiedere asilo, garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967 e a norma del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFEU).
Diritto di asilo
Diritto di uno Stato, in virtù della sua sovranità territoriale e nell’esercizio della sua discrezionalità, di consentire a un cittadino non comunitario di entrare e risiedere, e diritto di opporsi all’esercizio della giurisdizione da parte di qualsiasi altro Stato su quella persona.
Discriminazione razziale
Ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore della pelle, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di annullare o di compromette-re il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.