Cause di persecuzione ex Convenzione di Ginevra

Le cinque specifiche cause elencate all’articolo 1A(2) della Convenzione di Ginevra integrata dal protocollo di New York – razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica – che devono essere la ragione della persecuzione.

Cambiamento di status

Cambiamento dello status giuridico, a causa di una modifica del motivo del soggiorno, di un cittadino di un paese terzo presente in uno degli stati membri dell’Unione Europea e/o EFTA, che si svolge senza che l’individuo debba lasciare lo Stato o tornare nel proprio paese d’origine.

Circolazione di cervelli

Possibilità per i paesi in via di sviluppo di attingere alle competenze, al know-how e ad altre forme di esperienza maturate dai loro migranti – sia che ritornino nel paese di origine sia che non ritornino – e dai membri della diaspora.

Catena migratoria

Pratica mediante la quale coloro che si sono stabiliti sulla base del ricongiungimento familiare possono, a loro volta, richiedere il ricongiungimento di altri familiari, coerentemente con gli obblighi previsti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.