Diritto di una persona di chiedere asilo, garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967 e a norma del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFEU).
Archivi: Definizioni
Post Type Description
Diritto di libera circolazione
Diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro (conformemente ai Trattati che istituiscono l’Unione Europea) di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Rischio di fuga
Nel contesto dell’Unione Europea, sussistenza di motivi basati su criteri oggettivi definiti dalla legge per ritenere che, in un caso individuale, un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di ritorno/rimpatrio possa tentare di fuggire.
Paese terzo sicuro
Un paese terzo che tratta un richiedente protezione internazionale in ottemperanza ai seguenti principi:
(a) la vita e la libertà non sono minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale;
(b) non sussistono rischi di danno grave per come definito dalla Direttiva 2011/95/UE sulle qualifiche – rifusione;
(c) il principio di non-refoulement per come viene sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967 viene rispettato;
(d) il divieto di allontanamento, in violazione del diritto alla libertà dalla tortura e da trattamenti o pene inumane, degradanti o crudeli come stabilito dal diritto internazionale, è rispettato; e
(e) esiste la possibilità di richiedere lo status di rifugiato e, qualora si venga riconosciuti come rifugiati, si riceve protezione in conformità con la Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967.
Operazione di rimpatrio
Operazione coordinata dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri dell’Unione, nell’ambito della quale i rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati o in modo forzato o su base volontaria.