Pratica per cui gli individui che compongono un flusso di vasta scala vengono ritenuti rifugiati prima facie, in modo da garantire che le esigenze di protezione e assistenza siano soddisfatte senza previa determinazione individuale dello status di rifugiato.
Categoria: R
Ritorno forzato / rimpatrio forzato
In termini generali, ritorno/rimpatrio obbligato di un individuo nel paese di origine, di transito o nel paese terzo (paese di ritorno), sulla base di un atto amministrativo o giudiziario.
Nel contesto dell’Unione Europea, il processo di ritorno, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:
– nel proprio paese di origine, o
– in un paese di transito in conformità di accordi di riammissione comunitari o bilaterali o di altre intese, o
– in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato.
Ricongiungimento familiare
Instaurazione di un rapporto familiare che:
(a) si verifica con l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro, secondo la Direttiva 2003/86/CE, dei familiari di un cittadino di un paese terzo (definito come sponsor) che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore o successivo all’ingresso dello sponsor nello Stato membro; oppure
(b) si verifica tra il cittadino di uno Stato membro e il cittadino di un paese terzo stabilito fuori dall’Unione Europea che poi entra nel territorio dell’UE successivamente.
Rete Europea sulle Migrazioni
Organismo istituito dalla Decisione 2008/381/CE con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di informazione delle istituzioni comunitarie e delle autorità e istituzioni degli Stati membri sulla migrazione e sull’asilo, fornendo al riguardo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell’intento di sostenere l’iter decisionale e le politiche dell’Unione Europea in questi settori. La Rete, inoltre, fornisce informazioni ai cittadini su queste materie.
Regolamento di Dublino
Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.