Reinserimento o reincorporazione di una persona in un gruppo o in un processo, ad esempio, di un migrante nella società del suo paese di ritorno.
Categoria: R
Respingimento (rifiuto di ingresso)
In termini generali, rifiuto di ingresso opposto a una persona che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso stabilite dalla legislazione nazionale del paese cui l’ingresso è stato chiesto.grenseboer (b); grensebuar (n)
Nel contesto dell’Unione Europea, rifiuto di ingresso alla frontiera esterna UE nei confronti di un cittadino di un paese terzo in quanto non soddisfa tutti i requisiti di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 562/2006 e non rientra nelle categorie di persone di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del medesimo Regolamento.
Rifugiato in transito
Rifugiato temporaneamente ammesso nel territorio di uno Stato a condizione che egli si reinsedi altrove.
Rifugiato sur place
In termini generali, persona che non beneficia dello status di rifugiato quando lascia il suo paese di origine, ma che lo diventa successivamente, una volta stabilito che esiste un giustificato timore di persecuzione.
Nel contesto dell’Unione Europea, persona che beneficia dello status di rifugiato sulla base di un bisogno di protezione internazionale che si concretizza sul posto (sur place), cioè a causa di eventi che hanno luogo quando quella persona ha già lasciato il suo paese di origine.
Regolarizzazione
Nel contesto dell’Unione Europea, procedura mediante la quale viene concesso uno status giuridico riconosciuto ai cittadini di paesi terzi irregolarmente presenti nel territorio.