Rischio di fuga

Nel contesto dell’Unione Europea, sussistenza di motivi basati su criteri oggettivi definiti dalla legge per ritenere che, in un caso individuale, un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di ritorno/rimpatrio possa tentare di fuggire.

Rimpatrio

Diritto individuale di un rifugiato o di un prigioniero di guerra di fare ritorno al suo paese di cittadinanza in conformità a specifiche condizioni sancite da vari atti giuridici internazionali, e relativi alla tutela dei diritti umani, e dal diritto internazionale consuetudinario.

Rappresentante

Persona o organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla Direttiva 2013/32/UE, allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Quando un’organizzazione è designata come rappresentante, questa nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato.

Richiedente protezione internazionale respinto

Persona interessata da una decisione di primo grado di rigetto di una domanda di protezione internazionale, quale la decisione che dichiara tale domanda inammissibile o infondata e quella adottata in un procedimento d’urgenza o accelerato, presa da organi amministrativi o giudiziari.

Ricollocazione

Nel contesto generale dell’Unione europea, il trasferimento di persone in possesso dello status definito dalla Convenzione di Ginevra integrata dal protocollo di New York o di protezione sussidiaria ai sensi della Direttiva 2011/95/UE, dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale ad un altro Stato membro in cui sarà concessa analoga protezione; nonché il trasferimento di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale, dallo Stato membro competente per l’esame dell’istanza ad un altro Stato membro in cui le loro domande di protezione internazionale saranno esaminate.
Nel contesto del programma di ricollocazione di emergenza dell’Unione europea, il trasferimento di persone che hanno un evidente bisogno di protezione internazionale – ai sensi della Decisione del Consiglio 2015/1601 e 2016/1754, e che hanno presentato domanda di protezione internazionale – dallo Stato membro, Svizzera, o Norvegia che è responsabile dell’esame della loro domanda, ad un altro Stato membro dell’Unione, Svizzera o Norvegia, dove la loro richiesta di protezione verrà esaminata.