Nel contesto dell’Unione Europea, sussistenza di motivi basati su criteri oggettivi definiti dalla legge per ritenere che, in un caso individuale, un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di ritorno/rimpatrio possa tentare di fuggire.
Categoria: R
Ricollocazione
Nel contesto generale dell’Unione europea, il trasferimento di persone in possesso dello status definito dalla Convenzione di Ginevra integrata dal protocollo di New York o di protezione sussidiaria ai sensi della Direttiva 2011/95/UE, dallo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale ad un altro Stato membro in cui sarà concessa analoga protezione; nonché il trasferimento di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale, dallo Stato membro competente per l’esame dell’istanza ad un altro Stato membro in cui le loro domande di protezione internazionale saranno esaminate.
Nel contesto del programma di ricollocazione di emergenza dell’Unione europea, il trasferimento di persone che hanno un evidente bisogno di protezione internazionale – ai sensi della Decisione del Consiglio 2015/1601 e 2016/1754, e che hanno presentato domanda di protezione internazionale – dallo Stato membro, Svizzera, o Norvegia che è responsabile dell’esame della loro domanda, ad un altro Stato membro dell’Unione, Svizzera o Norvegia, dove la loro richiesta di protezione verrà esaminata.
Rifugiato reinsediato
In termini generali, un rifugiato riconosciuto come tale dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e che viene trasferito dal paese in cui ha cercato la protezione a un paese terzo che ha accettato di accoglierlo come rifugiato con lo status di soggiornante permanente.
Nel contesto dell’Unione europea, cittadini di paesi terzi o apolidi che, su richiesta di reinsediamento da parte dell’ACNUR, motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di una delle seguenti condizioni giuridiche:
(i) status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE; o
(ii) status definito dal diritto nazionale e dell’Unione che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi riconosciuti allo status di rifugiato.
Ritorno/rimpatrio
Spostamento di una persona che torna da un paese ospitante al suo paese di origine, di cittadinanza o di dimora abituale, di solito dopo aver trascorso un significativo periodo di tempo nel paese ospitante. Il ritorno può essere volontario o forzato, assistito o spontaneo.
Reinsediamento
In termini generali, la selezione e il trasferimento di rifugiati dal paese in cui hanno cercato protezione a un altro Stato che ha accettato di accoglierli come rifugiati con lo status di soggiornante permanente.
Nel contesto dell’Unione europea, trasferimento di cittadini di paesi terziv o apolidi, su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, da un paese terzo a uno Stato membro dell’Unione in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno delle seguenti condizioni giuridiche:
(i) status di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della Direttiva 2011/95/UE; oppure
(ii) status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello dell’Unione Europea riconoscono allo status di rifugiato.