Il fatto di rimanere nel territorio dello Stato membro, comprese le aree di frontiera o le zone di transito, in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto di esame.
Categoria: P
Permesso di soggiorno
Autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea che consente a un cittadino non comunitario di soggiornare secondo la normativa nazionale sul proprio territorio, in conformità delle disposizioni del Regolamento (UE) 265/2010.
Programma di reinsediamento
In termini generali, attività coordinata intrapresa in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e altre organizzazioni non governative, che comprende specifiche azioni, come l’identificazione dei rifugiati che necessitano di reinsediamento, la selezione, l’esame dei casi, l’accoglienza e l’integrazione.
Nel contesto dell’Unione europea, programmi volontari con cui gli Stati membri cercano di fornire una protezione internazionale e una soluzione durevole sui loro territori ai rifugiati e agli sfollati che l’ACNUR considera idonei al reinsediamento; si tratta di programmi che includono le azioni che gli Stati membri portano avanti per valutare i bisogni di reinsediamento e per trasferire le persone che fanno parte del programma nei loro territori, con la prospettiva di concedere loro uno status giuridico sicuro e per sostenere la loro effettiva integrazione.
Provvedimento di allontanamento
Decisione o atto amministrativo o giudiziario che ordina l’allontanamento.
Periodo di riflessione
Periodo di tempo determinato in base alla legislazione nazionale concesso ai cittadini di paesi terzi ufficialmente identificati come vittime di tratta di esseri umani, che consente a queste ultime di riprendersi e di sottrarsi all’influenza degli autori di questi reati, affinché possano decidere consapevolmente se cooperare (o meno) con le autorità competenti.