Permesso unico

permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a seguito di una procedura unica di domanda che permette a un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro per motivi di lavoro.

Paese terzo sicuro

Un paese terzo che tratta un richiedente protezione internazionale in ottemperanza ai seguenti principi:
(a) la vita e la libertà non sono minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale;
(b) non sussistono rischi di danno grave per come definito dalla Direttiva 2011/95/UE sulle qualifiche – rifusione;
(c) il principio di non-refoulement per come viene sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967 viene rispettato;
(d) il divieto di allontanamento, in violazione del diritto alla libertà dalla tortura e da trattamenti o pene inumane, degradanti o crudeli come stabilito dal diritto internazionale, è rispettato; e
(e) esiste la possibilità di richiedere lo status di rifugiato e, qualora si venga riconosciuti come rifugiati, si riceve protezione in conformità con la Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967.

Persona che compie ritorno

Persona che si muove da un paese ospitante al suo paese di origine, di cittadinanza o di dimora abituale, di solito dopo aver trascorso un significativo periodo di tempo nel paese ospitante. Il ritorno può essere volontario o forzato, assistito o spontaneo.

Programma di ritorno

Programma di supporto al ritorno (ad esempio di tipo finanziario, organizzativo, di consulenza), che comprende eventualmente misure di reintegrazione per colui che ritorna da parte dello Stato o da un terzo, per esempio, un’organizzazione internazionale.

Paese di origine sicuro

Paese per il quale – sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica complessiva – si può dimostrare che non vi è generalmente e costantemente persecuzione ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva 2011/95/UE, né tortura o trattamenti disumani o degradanti, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.