Conseguenza dell’appello, che sospende l’esecutività di una decisione impugnata consentendo al ricorrente di rimanere nel paese ospitante in attesa dell’esito.
Categoria: E
Esclusione sociale
Nel contesto dell’Unione Europea, situazione per cui a una persona viene impedita (o viene negata) la possibilità di contribuire al progresso economico e sociale e di beneficiarne.
Economia informale
Tutte le attività economiche svolte da lavoratori e unità produttive che – in base alla legge o per prassi – non sono coperte, o lo sono in maniera insufficiente, da disposizioni formali.
Ente ospitante
Organizzazione di ricerca, un istituto di istruzione superiore, un istituto di insegnamento, un’organizzazione responsabile di un programma di volontariato, o un ente che ospita tirocinanti a cui il cittadino di un paese terzo è assegnato ai fini della Direttiva 2016/801/UE (Direttiva su studenti e ricercatori – rifusione) e che si trova nel territorio dello Stato membro dell’UE interessato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, in conformità del diritto nazionale.
Espulsione
Allontanamento del:
(a) cittadino di un paese terzo soggetto a una decisione di espulsione, giustificata dalla pre-senza di una grave e attuale minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, adottata nei seguenti casi:
– quando esiste una condanna del cittadino di un paese terzo da parte dello Stato membro per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno;
– quando esistono seri motivi per ritenere che il cittadino di un paese terzo abbia commesso gravi reati penali o quando esistono indizi concreti che intenda commettere fatti di tale na-tura nel territorio di uno Stato membro;
(b) cittadino di un paese terzo soggetto a una decisione di espulsione giustificata dal mancato rispetto delle normative nazionali relative all’ingresso o al soggiorno degli stranieri.