Effetto sospensivo

Conseguenza dell’appello, che sospende l’esecutività di una decisione impugnata consentendo al ricorrente di rimanere nel paese ospitante in attesa dell’esito.

Esclusione sociale

Nel contesto dell’Unione Europea, situazione per cui a una persona viene impedita (o viene negata) la possibilità di contribuire al progresso economico e sociale e di beneficiarne.

Economia informale

Tutte le attività economiche svolte da lavoratori e unità produttive che – in base alla legge o per prassi – non sono coperte, o lo sono in maniera insufficiente, da disposizioni formali.

Ente ospitante

Organizzazione di ricerca, un istituto di istruzione superiore, un istituto di insegnamento, un’organizzazione responsabile di un programma di volontariato, o un ente che ospita tirocinanti a cui il cittadino di un paese terzo è assegnato ai fini della Direttiva 2016/801/UE (Direttiva su studenti e ricercatori – rifusione) e che si trova nel territorio dello Stato membro dell’UE interessato, indipendentemente dalla sua forma giuridica, in conformità del diritto nazionale.

Espulsione

Allontanamento del:
(a) cittadino di un paese terzo soggetto a una decisione di espulsione, giustificata dalla pre-senza di una grave e attuale minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, adottata nei seguenti casi:
– quando esiste una condanna del cittadino di un paese terzo da parte dello Stato membro per un reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno;
– quando esistono seri motivi per ritenere che il cittadino di un paese terzo abbia commesso gravi reati penali o quando esistono indizi concreti che intenda commettere fatti di tale na-tura nel territorio di uno Stato membro;
(b) cittadino di un paese terzo soggetto a una decisione di espulsione giustificata dal mancato rispetto delle normative nazionali relative all’ingresso o al soggiorno degli stranieri.