Domanda di protezione internazionale che un’autorità dello Stato membro dell’Unione Europea può decidere di non esaminare nei seguenti casi:
(a) un altro Stato membro dell’Unione ha concesso protezione internazionale;
(b) un paese che non è uno Stato membro dell’Unione è considerato come un primo paese di asilo per il richiedente;
(c) un paese che non è uno Stato membro dell’Unione è considerato un paese terzo sicuro per il richiedente;
(d) la domanda è una domanda reiterata, in cui non sono emersi o non sono stati apportati nuovi elementi o elementi rilevanti da prendere in esame nel decidere se il richiedente si qualifica come beneficiario di protezione internazionale in virtù della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva sulle qualifiche – rifusione) presentato dal richiedente; o
(e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda dopo che è stato acconsentito di far rientrare il caso in una domanda presentata in sua vece in conformità dell’articolo 7(2), e non vi sono fatti relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.
Categoria: D
Documento di identità
Decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieta l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagna una decisione di rimpatrio.
Diritto dei diritti umani
Il complesso di diritto internazionale consuetudinario degli atti sui diritti umani e dei diritti nazionali che riconosce e protegge i diritti umani.
Diritti umani
Norme internazionali condivise che riconoscono e tutelano la dignità e l’integrità di ogni individuo, senza alcuna distinzione.
Diritti fondamentali
Garanzie giuridiche universali senza le quali individui e gruppi non possono assicurarsi le loro libertà fondamentali e la dignità umana e che si applicano ugualmente a ogni essere umano, indipendentemente dalla nazionalità, luogo di residenza, sesso, nazionalità o etnia, colore, religione, lingua o qualsiasi altro status previsto dall’ordinamento giuridico di un paese, senza alcuna condizione.