Discriminazione positiva

Politiche o programmi che prevedono vantaggi nei confronti di persone di una determinata minoranza tradizionalmente soggetta a discriminazione, con l’obiettivo di creare una società più paritaria. Consistono nell’accesso preferenziale all’educazione, al lavoro, ai servizi sanitari o ad altri servizi sociali.

Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata

In termini generali, una domanda che:
a) non è collegata ai criteri per la concessione dello status di rifugiato di cui all’articolo 1 (A2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967 O ad altri criteri che giustifichino la concessione dell’asilo o
b) è chiaramente fraudolenta, in quanto basata su un deliberato tentativo di ingannare le autorità che determinano lo status di rifugiato. Nel contesto dell’Unione Europea, una domanda infondata per il riconoscimento della protezione internazionale che è considerata ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri dell’Unione come manifestamente infondata in una delle seguenti circostanze:
– il richiedente ha sollevato solo questioni che non sono pertinenti per la qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
– il richiedente proviene da un paese di origine sicuro;
– il richiedente è considerato, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico o
– la domanda si basa su un inganno intenzionale o un abuso della procedura di protezione internazionale come ulteriormente descritto nelle circostanze di cui all’articolo 31(8) della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva sulle procedure d’asilo – rifusione).

Domanda di protezione internazionale inammissibile

Domanda di protezione internazionale che un’autorità dello Stato membro dell’Unione Europea può decidere di non esaminare nei seguenti casi:
(a) un altro Stato membro dell’Unione ha concesso protezione internazionale;
(b) un paese che non è uno Stato membro dell’Unione è considerato come un primo paese di asilo per il richiedente;
(c) un paese che non è uno Stato membro dell’Unione è considerato un paese terzo sicuro per il richiedente;
(d) la domanda è una domanda reiterata, in cui non sono emersi o non sono stati apportati nuovi elementi o elementi rilevanti da prendere in esame nel decidere se il richiedente si qualifica come beneficiario di protezione internazionale in virtù della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva sulle qualifiche – rifusione) presentato dal richiedente; o
(e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda dopo che è stato acconsentito di far rientrare il caso in una domanda presentata in sua vece in conformità dell’articolo 7(2), e non vi sono fatti relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

Discriminazione indiretta

Situazione in cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.