Cittadino di un paese terzo che non ha il diritto legale di soggiornare nel territorio di uno degli Stati membri dell’UE e che è soggetto a una decisione di rimpatrio, ma che tuttavia non può essere immediatamente rimpatriato per vari motivi.
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Non-refoulement
Principio fondamentale della legislazione internazionale sull’asilo, che vieta agli Stati di far tornare in qualsiasi modo i rifugiati nei paesi o nei territori in cui la loro vita o la loro libertà possano essere messe in pericolo per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinioni politiche.
Meccanismo nazionale di riferimento
Meccanismo volto a identificare, proteggere e assistere le vittime della tratta di esseri umani, coinvolgendo le autorità pubbliche competenti e la società civile.
Matrimonio fittizio
Matrimonio contratto allo scopo esclusivo di permettere a chi lo contrae di entrare o soggiornare in uno Stato membro.
Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata
In termini generali, una domanda che:
a) non è collegata ai criteri per la concessione dello status di rifugiato di cui all’articolo 1 (A2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967 O ad altri criteri che giustifichino la concessione dell’asilo o
b) è chiaramente fraudolenta, in quanto basata su un deliberato tentativo di ingannare le autorità che determinano lo status di rifugiato. Nel contesto dell’Unione Europea, una domanda infondata per il riconoscimento della protezione internazionale che è considerata ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri dell’Unione come manifestamente infondata in una delle seguenti circostanze:
– il richiedente ha sollevato solo questioni che non sono pertinenti per la qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
– il richiedente proviene da un paese di origine sicuro;
– il richiedente è considerato, per gravi motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico o
– la domanda si basa su un inganno intenzionale o un abuso della procedura di protezione internazionale come ulteriormente descritto nelle circostanze di cui all’articolo 31(8) della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva sulle procedure d’asilo – rifusione).