Rifugiato de facto

Persona non riconosciuta come rifugiato (ai sensi dell’articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e Protocollo di New York del 1967) e che non è in grado o che, per ragioni ritenute valide, non può tornare nel suo paese di origine o nel suo paese di cittadinanza, o, se è apolide, nel suo paese di dimora abituale.

Rifugiato ex Convenzione di Ginevra

Persona riconosciuta come rifugiato dagli Stati firmatari in conformità ai criteri dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, integrata dal protocollo di New York del 1967, e che gode di una serie di diritti ai sensi di tale Convenzione.

Residente frontaliero

Nel contesto migratorio dell’Unione europea, un cittadino di un paese terzo che sia stato legalmente residente nella zona di frontiera di un paese di confine a uno Stato membro dell’Unione per un periodo specificato in un accordo bilaterale tra uno o più Stati membri dell’Unione e un ##paese terzo#paese terzo# di confine, che è di almeno un anno.

Richiedente asilo

In termini generali, persona che cerca la protezione da persecuzioni o danni gravi in un paese diverso dal proprio e che è in attesa di una decisione sulla domanda per ottenere lo status di rifugiato ai sensi delle norme giuridiche internazionali e nazionali.
Nel contesto dell’Unione europea, un cittadino di paesi terzi o apolide che  ha presentato domanda di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra, integrata dal protocollo di New York,  e in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva.