a) In termini generali, un principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati e del diritto internazionale dei diritti umani che vieta agli Stati di respingere individui verso un paese in cui esiste un rischio reale di essere sottoposti a persecuzione, tortura, trattamento o punizione inumana o degradanteo qualsiasi altra violazione dei diritti umani.
b) Nel contesto dei rifugiati, un principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati che vieta agli Stati di respingere i rifugiati in qualsiasi modo verso paesi o territori in cui la loro vita o la loro libertà possono essere minacciate a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica.