GLOSSARIO


Obbligo del vettore
Definizione

Nel contesto migratorio, l’obbligo per i vettori di rimpatriare i cittadini di paesi terzi che non sono in possesso dei documenti di viaggio necessari per entrare nello Stato membro dell’UE/ Stato di arrivo dell’area Schengen.

Fonte

Articolo 26 (1a) della Convenzione di Schengen Direttiva 2001/51/CE (Direttiva dell'Obbligo del Vettore) Articolo 2 della Direttiva del Consiglio 2004/82/CE (Direttiva dell'obbligo dei vettori di comunicare i dati dei passeggeri)

Termini correlati

Sanzione del vettore

Nota

1. I vettori impossibilitati a effettuare il rimpatrio di un cittadino di un Paese terzo che venga respinto hanno la responsabilità di dover reperire immediatamente un mezzo di trasporto ulteriore e di sopportarne le spese, oppure, se il trasporto immediato non è possibile, sono responsabili dei costi del soggiorno e del ritorno dei cittadini di Paesi terzi verso uno Stato non-Schengen.
2. Sebbene IE e UK non appartengano all'area Schengen, hanno espresso il desiderio di partecipare in determinati aspetti dell'acquis di Schengen, incluso l'Art. 26 della Convenzione di Schengen, IE tramite la Decisione del consiglio 2002/192/CE.

Altre traduzioni
  • BG
    Отговорност на превозвачите
  • CS
    odpovědnost dopravce
  • DE
    Haftung von Beförderungsunternehmen
  • EL
    ευθύνης του µεταφορέα 
  • EN
    carriers' liability
  • ES
    responsabilidad de los transportistas
  • ET
    veoettevõtjate vastutus
  • FI
    liikenteenharjoittajien velvollisuudet
  • FR
    responsabilité des transporteurs
  • GA
    Dliteanas iompróirí
  • HU
    fuvarozók felelőssége
  • IT
    obbligo del vettore
  • LT
    vežėjo atsakomybė
  • LV
    pārvadātāja pienākums
  • MT
    responsabbiltà tat-trasportaturi
  • NL
    vervoerdersaansprakelijkheid
  • PL
  • PT
    responsabilidade dos transportadores
  • RO
  • SK
    zodpovednosť dopravcov a prepravcov
  • SL
    odgovornost prevoznika
  • SV
    transportörsansvar
  • NO
    transportørs ansvar